san Pio X
Fin dalla prima ("Sillabo sociale")
Motu Proprio
Motu Proprio
dell’AZIONE POPOLARE CRISTIANA
Fin dalla prima Nostra Enciclica
all’Episcopato dell’Orbe, facendo eco a quanto i Nostri gloriosi Predecessori
ebbero stabilito intorno all’azione cattolica del Laicato, dichiarammo
lodevolissima questa impresa, ed ancor necessaria
nelle presenti condizioni della Chiesa e della civile società. E Noi non possiamo non encomiare altamente lo zelo di tanti
illustri personaggi, che da lungo tempo si diedero a questo nobile compito, e
l’ardore di tanta eletta gioventù, che alacre è corsa a prestare in ciò l’opera
sua. Il XIX Congresso Cattolico, tenuto testé a
Bologna, e da Noi promosso e incoraggiato, ha sufficientemente mostrato a tutti
la vigoria delle forze cattoliche, e quello che possa ottenersi di utile e
salutare in mezzo alle popolazioni credenti, ove questa azione sia ben retta e
disciplinata, e regni unione di pensieri, di affetti e di opere in quanti vi
concorrono.
Ci reca però non lieve rammarico che qualche disparere sorto in mezzo ad essi, abbia suscitato delle polemiche pur troppo vive, le
quali, se non represse opportunamente, potrebbero scindere le medesime forze e
renderle meno efficaci. Noi, che raccomandammo sopra tutto
l’unione e la concordia degli animi prima del Congresso, perché si
potesse stabilire di comune accordo quanto si attiene alle norme pratiche
dell’azione cattolica, non possiamo ora tacere. E
poiché le divergenze di vedute nel campo pratico mettono capo assai facilmente
in quello teoretico, ed anzi in questo necessariamente devono tenere il loro
fulcro, è d’uopo rassodare i principii, onde tutta dev’essere informata l’azione cattolica.
Leone XIII di s. m., Nostro insigne Predecessore, tracciò luminosamente le
norme dell’azione popolare cristiana nelle preclare Encicliche Quod Apostolici muneris
del 28 dicembre 1878, Rerum novarum del 15
maggio 1891, e Graves de communi del 18 gennaio 1901; e ancora in particolare
Istruzione emanata per mezzo della Sacra Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari, il 27 gennaio 1902.
E Noi, che non meno del Nostro Antecessore vediamo il grande bisogno che sia
rettamente moderata e condotta l’azione popolare cristiana, vogliamo che quelle
prudentissime norme siano esattamente osservate; e
che nessuno quindi ardisca allontanarsene menomamente.
E però, a tenerle più facilmente vive e presenti,
abbiamo divisato di raccoglierle come in compendio nei seguenti articoli, quale
Ordinamento fondamentale dell’azione popolare cristiana riportandole da quegli
stessi Atti. Queste dovranno essere per tutti i cattolici la
regola costante di loro condotta.
ORDINAMENTO FONDAMENTALE
I.
La Società umana, quale Dio l’ha stabilita, è composta di elementi
ineguali, come ineguali sono i membri del corpo umano: renderli tutti eguali è
impossibile, e ne verrebbe la distruzione della medesima Società (Encycl. Quod Apostolici
muneris).
II.<
La eguaglianza dei vari membri sociali è solo in ciò
che tutti gli uomini traggono origine da Dio Creatore; sono stati redenti da Gesù Cristo, e devono alla norma esatta dei loro meriti e
demeriti essere da Dio giudicati, e premiati o puniti (Encycl.
Quod Apostolici muneris).
III.
Di qui viene che, nella umana Società, è secondo la
ordinazione di Dio che vi siano principi e sudditi, padroni e proletari, ricchi
e poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei, i quali, uniti tutti in vincolo
di amore, si aiutino a vicenda a conseguire il loro ultimo fine in Cielo; e
qui, sulla terra, il loro benessere materiale e morale (Encycl.
Quod Apostolici muneris).
IV.
L’uomo ha sui beni della terra non solo il semplice uso, come i bruti; ma sì
ancora il diritto di proprietà stabile: né soltanto proprietà di quelle cose,
che si consumano usandole; ma eziandio di quelle cui
l’uso non consuma (Encycl. Rerum Novarum).
V.
E' diritto ineccepibile di natura la proprietà
privata, frutto di lavoro o d’industria, ovvero di altrui cessione o donazione;
e ciascuno può ragionevolmente disporne come a lui pare (Encycl.
Rerum Novarum).
VI.
Per comporre il dissidio fra i ricchi ed i proletari fa
mestieri distinguere la giustizia dalla carità. Non si ha diritto a
rivendicazione, se non quando si sia lesa la giustizia (Encycl.
Rerum Novarum).
VII.
Obblighi di giustizia, quanto al proletario ed ai padroni, sono questi:
prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo
equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona
dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti
né mai trasformarla in ammutinamenti (Encycl.
Rerum Novarum).
VIII.
Obblighi di giustizia, quanto ai capitalisti ed ai padroni, sono questi:
rendere la giusta mercede agli operai; non danneggiare i loro giusti risparmi,
né con violenze, né con frodi, né con usure manifeste o palliate; dar loro
libertà per compiere i doveri religiosi; non esporli a seduzioni corrompitrici ed a pericoli di scandali; non alienarli
dallo spirito di famiglia e dall’amor del risparmio ;
non imporre loro lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti coll’età o col sesso (Encycl.
Rerum Novarum).
IX.
Obbligo di carità de’ ricchi e de’
possidenti, è quello di sovvenire ai poveri ed agl’indigenti, secondo il
precetto Evangelico. Il qual precetto obbliga sì
gravemente, che nel dì del giudizio dell’adempimento di questo in modo speciale
si chiederà conto, secondo disse Cristo medesimo (Matth.
XXV) (Encycl. Rerum
Novarum).
X.
I poveri poi non devono arrossire della loro indigenza, né sdegnare la carità
dei ricchi, sopra tutto avendo in vista Gesù Redentore, che, potendo nascere fra le ricchezze, si
fece povero per nobilitare la indigenza ed arricchirla di meriti incomparabili
pel Cielo (Encycl. Rerum Novarum).
XI.
Allo scioglimento della quistione operaia possono
contribuir molto i capitalisti e gli operai medesimi con istituzioni ordinate a
porgere opportuni soccorsi ai bisognosi, e ad avvicinare ed unire le due classi
fra loro. Tali sono le società di mutuo soccorso; le molteplici assicurazioni
private; i patronati per i fanciulli, e sopra tutto le
corporazioni di arti e mestieri (Encycl. Rerum Novarum).
XII.
A tal fine va diretta specialmente l’Azione Popolare Cristiana o Democratica
Cristiana colle sue molte e svariate opere. Questa Democrazia Cristiana poi dev’essere intesa nel senso già autorevolmente dichiarato,
il quale, lontanissimo da quello della Democrazia Sociale, ha per base i
principi della fede e della morale cattolica, quello sopra tutto
di non ledere in veruna guisa il diritto inviolabile della privata proprietà (Encycl. Graves de communi).
XIII.
Inoltre
I Democratici cristiani in Italia dovranno del tutto astenersi dal partecipare
a qualsivoglia azione politica che nelle presenti circostanze, per ragioni di ordine altissimo, è interdetta ad ogni cattolico (Istruz, cit.).
XIV.
In compiere le sue parti,
XV.
Perché tale azione democratico-cristiana abbia unità di indirizzo, in Italia, dovrà essere diretta dall’Opera de’ Congressi e de’ Comitati
Cattolici; la quale Opera in tanti anni di lodevoli fatiche ha sì ben meritato
della S. Chiesa, ed alla quale Pio IX e Leone XIII di s. m. affidarono
l’incarico di dirigere il generale movimento cattolico, sempre sotto gli
auspici e la guida dei Vescovi (Encycl. Graves de communi).
XVI.
Gli scrittori cattolici, per tutto che ciò tocca gl’interessi
religiosi e l’azione della Chiesa nella Società, devono sottostare pienamente,
d’intelletto e di volontà, come tutti gli altri fedeli, ai loro Vescovi, ed al
Romano Pontefice. Devono guardarsi sopra tutto di
prevenire, intorno a qualunque grave argomento, i giudizi della Sede Apostolica
(Istruz. della S.C. degli
AA. EE. SS.).
XVII.
Gli scrittori democratici-cristiani, come tutti gli scrittori devono
sottomettere alla preventiva censura dell’Ordinario tutti gli scritti, che
riguardano la religione, la morale cristiana e l’etica naturale, in forza della
Costituzione Officiorum et
munerum (art. 41). Gli ecclesiastici poi, a forma
della medesima Costituzione (art. 42), anche pubblicando scritti di carattere
meramente tecnico, debbono previamente ottenere il
consenso dell’Ordinario (Istruz. della
S.C. degli AA. EE. SS.).
XVIII.
Debbono fare inoltre ogni sforzo ed ogni sacrifizio perché regnino fra loro carità e concordia,
evitando qualsivoglia ingiuria o rimprovero. Quando
sorgono motivi di dissapori, anziché pubblicare cosa alcuna sui giornali,
dovranno rivolgersi all’Autorità Ecclesiastica, la quale provvederà secondo
giustizia. Ripresi poi dalla medesima, obbediscano
prontamente senza tergiversazioni e senza menarne pubbliche lagnanze; salvo,
nei debiti modi ed ove sia richiesto dal caso, il ricorso all’Autorità
superiore (Istruz. della
S.C. degli AA. EE. SS.).
XIX.
Finalmente gli scrittori cattolici, nel patrocinare la causa dei proletari e
dei poveri, si guardino dall’adoperare un linguaggio che possa
ispirare nel popolo avversione alle classi superiori della società. Non parlino
di rivendicazioni e di giustizia, allorché trattasi di mera carità, come innanzi fu spiegato. Ricordino che Gesù
Cristo volle unire tutti gli uomini col vincolo del
reciproco amore, che è perfezione della giustizia, e che porta l’obbligo di
adoperarsi al bene reciproco (Istruz. della S.C. degli AA. EE. SS.).
Le predette norme fondamentali, Noi, di moto proprio e di certa scienza, colla
Nostra Apostolica Autorità le rinnoviamo in ogni loro parte, ed ordiniamo che vengano trasmesse a tutti i Comitati, Circoli ed Unioni
Cattoliche di qualsivoglia natura e forma. Tali società dovranno
tenerle affisse nelle loro sedi, e rileggerle spesso nelle loro
adunanze. Ordiniamo inoltre che i giornali cattolici le pubblichino
integralmente e dichiarino di osservarle; e le osservino
infatti religiosamente: altrimenti siano gravemente ammoniti, e se
ammoniti non si emendassero, verranno dalla Autorità Ecclesiastica interdetti.
Siccome poi a nulla valgono parole e vigoria d’azione, se non siano precedute, accompagnate e seguite costantemente dall’esempio; la
necessaria caratteristica, che deve rifulgere in tutti i membri di qualunque
Opera cattolica, è quella di manifestare apertamente la fede colla santità
della vita, colla illibatezza del costume e colla scrupolosa osservanza delle
leggi di Dio e della Chiesa. E questo perché è il dovere di ogni
cristiano, e poi anche perché chi ci sta di contro, abbia rossore, non avendo
nulla, onde dir male di noi (Tit. II, 8).
Di queste Nostre sollecitudini pel bene comune della azione cattolica,
specialmente in Italia, speriamo colla divina benedizione, copiosi e felici
frutti.
Dato in Roma presso
S. Pietro il 18 decembre 1903, anno primo del Nostro
Pontificato.